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venerdì 9 novembre 2012

DDl di stabilità per il 2013


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl. di stabilità per il 2013. Le misure adottate sulla base delle prime bozze del provvedimento potranno andare incontro a possibili modifiche a seguito del dovuto iter di approvazione parlamentare.


Riportiamo di seguito l’analisi a cura del Centro Tributario Usarci coordinato dal Dott. Giovanni Boidi riguardanti le misure di cui sopra:

Aumento dell’IVA a decorrere dall’1.7.2013
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dall’1.7.2013, l’aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22% e quella ridotta dal 10% all’11% (resta ferma l’aliquota del 4%). In relazione ai diversi momenti impositivi, in linea generale, ne risulta che:

- per la cessione di beni mobili (operazione che si considera effettuata al momento della consegna del bene), l’aumento riguarda le merci consegnate dopo il 30.6.2013;

- per la cessione di beni immobili (operazione che si considera effettuata alla data di stipula dell’atto), l’incremento riguarda i rogiti notarili effettuati dall’1.7.2013;

- per le prestazioni di servizi (operazione che si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo), la variazione dell’aliquota riguarda i pagamenti successivi all’1.7.2013.

In ogni caso, qualora venisse emessa fattura o effettuato il pagamento prima del momento di effettuazione dell’operazione, quest’ultima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Franchigia per deduzioni e detrazioni IRPEF
Sono previste limitazioni relative agli oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF disciplinati dagli artt. 10 e 15 del TUIR, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro. In particolare:

- per gli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR, viene previsto che, in generale, la deducibilità si applichi solo per la parte che eccede l’importo di 250,00 euro (con riferimento a ciascuna tipologia di onere). Rimane invariata, in particolare, la disciplina sulla deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori e complementari (c.d. "fondi pensione");

- per gli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, oltre alla suddetta franchigia di 250,00 euro per ciascuna categoria, è altresì previsto un limite complessivo di 3.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta, dal quale sono escluse solo le spese sanitarie.

Se non saranno introdotte ulteriori modifiche nell’iter parlamentare, le disposizioni limitative, in deroga allo Statuto del contribuente, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (con conseguenti effetti sui modelli 730/2013 e UNICO 2013).

Riduzione dell’aliquota IRPEF
Viene prevista la riduzione di un punto percentuale (dal 23% al 22% e dal 27% al 26%) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15.000,00 euro e da 15.000,00 a 28.000,00 euro), con effetto a partire dal periodo d’imposta 2013, quindi:

- in generale, nei modelli 730/2014 e UNICO 2014; 
- già in sede di ritenuta, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2013.