Il nuovo codice della strada, entrato in vigore il 13 agosto scorso, ha introdotto importanti novità anche nella procedura operativa in caso di mancata revisione del veicolo.
La nuova normativa, infatti, non consente più all’agente di autorizzare il trasgressore a raggiungere l’abitazione o il luogo di ricovero del veicolo “per la via più breve”, come avveniva in precedenza mediante rilascio di un permesso temporaneo di guida.
Ora l’agente di polizia è tenuto a sospendere immediatamente la circolazione del veicolo, perciò il cittadino fermato dovrà organizzarsi per far recuperare l’auto dal carro attrezzi di un’officina o di un centro revisioni.
Resta invariata anche con il nuovo codice la sanzione minima per chi viene fermato a bordo di un veicolo che non abbia effettuato la revisione o che non l’abbia superata: euro 155 nel primo caso ed euro 310 nella seconda ipotesi.
Molto più pesanti invece le conseguenze per chi circola con un veicolo che sia stato sospeso dalla circolazione: con le nuove norme infatti la sanzione passa da euro 310 ad euro 1.842 con fermo amministrativo per novanta giorni.