Dal 31 maggio 2010 è sceso da euro 12.500 ad euro 5.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad euro 5.000. Se gli stessi sono esistenti alla data del 31 maggio 2010 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 giugno 2011 procedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore ad euro 5.000.
E’ introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad euro 5.000.
Generalmente devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad euro 5.000:
- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata (finanziamento o distribuzione di utili);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento
di caparre.
I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.
Aspetti sanzionatori
Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo.
In particolare, si segnala che chi viola la soglia di euro 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad euro 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad euro 3.000
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