F.N. Usarci

Pagina a cura della Federazione Nazionale Usarci
Via delle Sette Chiese 144 - 00145 Roma
C.F. 80031910104

mercoledì 7 luglio 2010

Direttiva “Bolkestein” e Legge 204/85

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato lievemente la legge 204/85 istitutrice del ruolo Agenti e rappresentanti di commercio.
Dall’8 maggio 2010 infatti (data in cui è entrato in vigore del DLgs 26.03.2010) è stato soppresso il Ruolo Agenti pertanto, coloro che intendano accedere alla professione dovranno attenersi alle nuove disposizioni normative.
La Circolare Ministeriale (n.3635/C del 6.05.2010), che fornisce le prime indicazioni procedurali, stabilisce che per svolgere l’attività di agente di commercio è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi, morali e professionali:
1) Non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
2) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali e giuridiche;
In alternativa a quanto previsto
dal punto 2:
- aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
oppure
- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale riconosciuto.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.